Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR

8 Apr, 2026 | HELPDESK NORMATIVE

Qual è la normativa di riferimento?

Il regolamento (UE) 2025/40 (cd Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE – è una normativa europea che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di economia circolare dell’Ue.

Il PPWR è stato adottato con lo scopo di sostituire il quadro normativo frammentario delle singole legislazioni nazionali in materia di imballaggi con un quadro normativo uniforme e direttamente applicabile agli Stati membri senza che sia necessario recepirlo nel diritto nazionale. 

Qual è la timeline di applicazione della normativa?

Il 22 gennaio 2025 il regolamento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale; è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026. Ad eccezione delle modifiche alla direttiva SUP (direttiva (UE) 2019/904), per cui le modifiche agli allegati interessati, saranno applicabili dal 12 febbraio 2029.

Cosa prevede?

I principali obiettivi del regolamento, tra le altre cose, includono:

  • Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurne la quantità.
  • Evitare e limitare lo spreco di imballaggi, anche incentivando sistemi di riutilizzo e ricarica.
  • Garantire che, entro il 2030, tutti gli imballaggi all’interno del mercato dell’Ue possano essere riciclati in modo economicamente sostenibile.
  • Incrementare l’impiego di plastica riciclata all’interno degli imballaggi in modo sicuro promuovendo così il mercato delle materie prime seconde.
Quali sono le principali disposizioni introdotte dal regolamento?

Le nuove regole previste includono tra le altre cose:

  • Restrizioni su determinati imballaggi in plastica monouso, come quelli per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 kg o per porzioni individuali di condimenti nei servizi di ristorazione.
  • Obbligo di minimizzare peso e volume degli imballaggi, limitando il più possibile gli spazi vuoti.
  • Introduzione di obiettivi vincolanti per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica.
  • Possibilità per i clienti di utilizzare contenitori propri nelle attività di asporto, senza costi aggiuntivi.
  • Limitazioni alle sostanze considerate preoccupanti, come i PFAS, con soglie precise per la loro presenza negli imballaggi.
Quali sono le principali scadenze?

La normativa prevede una serie di scadenze ben definite, tra cui:

  • 2026:avvio del monitoraggio sulla riciclabilità degli imballaggi.
  • 2027: gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento.
  • 2028:obbligo di implementare sistemi di restituzione cauzionale.
  • 2030:tutti gli imballaggi sul mercato dovranno essere completamente riciclabili.
Quali sono gli obiettivi di riciclo prefissati?

Il PPWR stabilisce un obiettivo di fondo: tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Ue devono essere riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.

La Commissione europea aggiunge che gli imballaggi in plastica dovranno contenere una quota di contenuto riciclato, con obiettivi crescenti fissati per il 2030 e il 2040.

Per evitare ambiguità terminologiche: nelle fonti ufficiali Ue il PPWR disciplina soprattutto riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo e prevenzione. I tradizionali target quantitativi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio restano parte del quadro Ue sugli imballaggi, ma la novità centrale del PPWR è il passaggio a requisiti di progettazione e performance applicabili a tutti gli imballaggi.

Quali sono gli obiettivi di riutilizzo prefissati?

Il PPWR introduce target vincolanti di riutilizzo per specifici formati e settori, con scadenze principali al 2030 e al 2040.

Per gli imballaggi da trasporto e gli imballaggi di vendita usati per trasportare prodotti almeno il 40% dovrà essere riutilizzabile dal 2030, con obiettivo indicativo del 70% dal 2040.

Per gli imballaggi multipli/raggruppati in scatole (escluso il cartone), il target è del 10% dal 2030 e del 25% dal 2040.

Per il settore takeaway sono previste ulteriori eccezioni.

Come funziona il sistema di responsabilità estesa del produttore previsto dal regolamento?

Il PPWR specifica che i produttori che immettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati sul mercato di uno Stato membro devono farsi carico dei relativi obblighi relativi alla responsabilità estesa del produttore (EPR) per tali imballaggi secondo i regimi nazionali istituiti in conformità alla direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) e alle regole speciali del PPWR.

I contributi finanziari del produttore devono coprire non solo i costi ordinari di gestione dei rifiuti, ma anche, tra l’altro, i costi di etichettatura dei contenitori per la raccolta e quelli di specifiche indagini merceologiche sui rifiuti. Il produttore deve registrarsi in ciascuno Stato membro interessato e non può immettere imballaggi sul mercato se non è registrato. Gli obblighi possono essere adempiuti individualmente oppure collettivamente tramite un’organizzazione di responsabilità del produttore autorizzata. In caso di vendite a distanza transfrontaliere, è inoltre previsto l’obbligo di nominare un rappresentante autorizzato per la EPR nello Stato membro di destinazione. Il regolamento introduce anche obblighi specifici per marketplace online e fornitori di servizi di logistica, chiamati a verificare la conformità EPR dei produttori che utilizzano i loro servizi.

Di quali ulteriori strumenti si è dotata la Commissione?

Lunedì 30 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato il documento contenente le linee guida sull’attuazione del regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR).

Il documento chiarisce le disposizioni del PPWR che richiedono ulteriori interpretazioni negli ambiti in cui gli stakeholder hanno richiesto supporto. Ad esempio, si specifica quando un’azienda è considerata manufacturer o producer, nonché quali articoli rientrano nella definizione di imballaggio ai sensi del regolamento.

Sono definite inoltre le restrizioni sugli imballaggi monouso, l’applicazione delle limitazioni relative ai PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti e l’attuazione degli obiettivi di riutilizzo. Sono anche fornite indicazioni sull’applicazione della responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi e sull’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

Contestualmente sono state pubblicate delle FAQ, che potranno essere nuovamente aggiornate secondo necessità dalla Commissione.

Oltre al regolamento, sono stati / saranno pubblicati altri atti?

Il PPWR prevede un’attuazione ampia tramite legislazione secondaria, cioè atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea.

Il 25 febbraio 2026 la Commissione ha adottato il primo atto delegato, relativo all’esenzione del 100% di riutilizzo degli involucri e delle cinghie utilizzati per fissare le merci sui pallet durante il trasporto. Di seguito è riportata una timeline dei principali regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati previsti dal PPWR:

Termine per l’adozione previsto

Tipo di atto

Contenuto

12 agosto 2026

Regolamento di esecuzione

Etichettatura digitale per l’identificazione della composizione dei materiali degli imballaggi

12 agosto 2026

Regolamento di esecuzione

Etichette armonizzate per gli imballaggi riutilizzabili, il sistema di restituzione dei depositi, il contenuto riciclato e la raccolta differenziata da parte dei consumatori, nonché etichette per i contenitori dei rifiuti

31 dicembre 2026

Regolamento di esecuzione

Metodologia per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato

31 dicembre 2026

Regolamento delegato

Criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica

31 dicembre 2026

Regolamento di esecuzione

Metodologia per la valutazione dell’equivalenza delle norme relative al contenuto riciclato nei paesi terzi

12 febbraio 2027

Regolamento di esecuzione

Norme e metodologie per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati su rifiuti di imballaggio e consumo di borse di plastica leggere, includendo anche un fattore di correzione legato alle variazioni del turismo

30 giugno 2027

Regolamento di esecuzione

Regole di calcolo relative agli obiettivi di riutilizzo

1 gennaio 2028

Regolamento delegato

Criteri di progettazione finalizzata al riciclaggio

12 febbraio 2028

Regolamento di esecuzione

Metodologia per il calcolo della percentuale di spazi vuoti

1 gennaio 2030

Regolamento di esecuzione

Metodologia per il riciclaggio su larga scala

12 agosto 2030

Valutazione e regolamento di esecuzione

Revisione delle restrizioni sui PFAS

È prevista una revisione del regolamento?

Entro il 12 agosto 2034, la Commissione europea effettuerà una valutazione del regolamento per verificarne l’efficacia, in particolare rispetto al funzionamento del mercato interno e alla sostenibilità ambientale degli imballaggi. La revisione analizzerà anche l’impatto sul sistema agroalimentare e sugli sprechi alimentari.

Sulla base di questa valutazione, la Commissione presenterà una relazione alle istituzioni europee, che potrà costituire il punto di partenza per eventuali aggiornamenti del regolamento. Gli Stati membri contribuiranno fornendo i dati necessari.

La Commissione effettuerà anche ulteriori valutazioni mirate sulle restrizioni PFAS (12 febbraio 2030), sull’attuazione degli obiettivi relativi al contenuto di materiale riciclato per il 2030 (12 febbraio 2032) e sulle sostanze pericolose (12 agosto 2033).

(modificato)